mercoledì 13 ottobre 2010

CONFERENZA SCIA

Il 27 settembre, presso l'Ata Hotel di Varese si è tenuta una conferenza dedicata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività: con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n.122, infatti, è profondamente innovata la disciplina generale della dichiarazione di inizio attività contenuta nell’art. 19 l. 241/90, che viene sostituita con l’istituto della "segnalazione certificata di inizio attività" o "scia", quale titolo abilitativo per l’espletamento di determinate attività.
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Varese, con l'intento di favorire un costante aggiornamento per i propri iscritti, ha promosso un convegno rivolto a tutti i Professionisti al fine di comprendere il neonato istituto, le relative potenzialità e criticità.

Di seguito trasmettiamo un testo realizzato dall'Avvocato Vitella, uno dei relatori della conferenza. (Per scaricare il materiale relativo alla conferenza, rimandiamo al seguente link: http://www.ordinearchitettivarese.it/ViewNews.aspx?nid=2097&pid=1)

Trasmetto la comunicazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in punto di scia.
Rilevo che la Regione è dell'avviso espresso al Convengo anche dal sottoscritto per cui la scia non sostituisce integralmente il P.C. e la D.I.A. Pertanto, "sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:
1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, - interventi di restauro e di risanamento conservativo, - interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;
5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001."

0 commenti:

  © Blogger template 'Minimalist E' by Ourblogtemplates.com 2008 - Powered by delresign - CommunicationDesign+Web

Back to TOP